Investigatori privati e prove inutilizzabili

Sempre più persone e aziende, per varie ragioni, si affidano a degli investigatori privati, questo avviene, ad esempio per dimostrare un’infedeltà coniugale, ma anche condotte scorrette in azienda e molto altro ancora.

Investigatori privati: le prove inutilizzabili

Non tutte le agenzie investigative però sono uguali e assicurano i medesimi standard di qualità. Un investigatore professionista è una figura altamente formata e costantemente aggiornata, in grado di condurre le sue indagini e di raccogliere prove che saranno poi utilizzabili nelle opportune sedi.

Non bisogna mai sottovalutare che un’indagine condotta con superficialità può portare non solo a scarsi risultati, ma anche potenzialmente a raccogliere prove che saranno poi inutilizzabili e quindi sostanzialmente inutili.

La recente sentenza n. 28378 della Corte di Cassazione ha ad esempio posto l’attenzione su una questione alquanto complessa e delicata, quella del “sub appalto” nelle investigazioni private, pratica piuttosto frequente.

Il riferimento è in questo caso ad indagini in ambito aziendale, resesi necessarie per delle contestazioni disciplinari ai dipendenti. Quando si indaga, affidandosi a dei professionisti, bisogna sempre prestare massima attenzione a rispettare la privacy, tenendo sempre traccia dell’investigatore privato che effettivamente conduce sul campo l’indagine.

In questo specifico caso le prove ottenute dall’agenzia investigativa sono state infine dichiarate dalla Corte di Cassazione completamente inutilizzabili, dal momento in cui il pedinamento era stato affidato ad investigatori esterni, ovvero che non erano dipendenti dell’agenzia incaricata di eseguire le indagini e raccogliere le prove.

La Cassazione ha quindi sottolineando con la massima chiarezza possibile come anche se il mandato investigativo prevedesse la possibilità di utilizzo di investigatori esterni, questi non fossero però stati indicati con tempestività e precisione all’interno del contratto, come previsto da quanto indicato nel Decreto 196 del 2003.

La sentenza fissa dei punti di notevole rilievo, in quanto sottolinea la notevole importanza del totale rispetto del Codice Deontologico curato e pubblicato dal Garante Privacy. Questo obbliga l’agenzia investigativa o il singolo investigatore privato, ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli, avvalendosi eventualmente di personale esterno aggiuntivo, soltanto se questo è stato espressamente indicato nel mandato.

A livello processuale l’aver raccolto le prove in modo assolutamente legale ed etico è, come ovvio qualcosa di fondamentale, pena, come in questo caso, l’inutilizzabilità dei dati raccolti in violazione dei codici deontologici come spiega nel suo blog Giuseppe Tiralongo, dell’agenzia di investigazioni private Atlantica di Roma. Si parla di una impossibilità di utilizzo definita come “assoluta”, applicabile quindi sia in sede processuale che in eventuale sede extraprocessuale, questo impedisce quindi al datore di lavoro di utilizzare i dati nella contestazione disciplinare, in qualsiasi modo e forma. Un’indagine condotta male o comunque con eccessiva leggerezza può quindi far perdere tempo e denaro e non produrre risultati o comunque non risultati che siano poi in qualche modo utili e utilizzabili.

È bene ricordarsi sempre quindi, che i codici deontologici del GDPR hanno natura normativa e vengono sempre applicati d’ufficio dai giudici, la violazione di questi codici rende inutilizzabili i dati raccolti in un’indagine investigativa e l’inutilizzabilità degli stessi sarà totale, riguardando quindi sia la sede processuale che quella extraprocessuale.

Questa inutilizzabilità, come ovvio impedisce di fatto al datore di lavoro (o comunque all’azienda) di poter usare tali dati nella contestazione disciplinare e impedisce anche al giudice di basare le sue decisioni sugli stessi. Bisogna prestare molta attenzione, perché affidarsi ad investigatori poco professionali o magari improvvisarsi e condurre indagini in proprio, può costituire una violazione delle normative vigenti, inficiando e rendendo inutilizzabile qualsivoglia prova ottenuta, inoltre si rischia anche di violare la privacy delle persone su cui si indaga, andando incontro ad altre spiacevoli conseguenze