#normativa #partitaiva
L’ultimo comma dell‘articolo 2250 del Codice Civile (Indicazione negli atti e nella corrispondenza), introdotto con l’articolo 42 della Legge 88 del 07.07.2009 recita:
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.
Riepilogando, i dati posti come obbligatori per le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) sono i seguenti:
- ragione sociale;
- sede delle società;
- ufficio del registro delle imprese presso il quale si è iscritti;
- numero di iscrizione al registro delle imprese;
- indicazione dello stato di liquidazione in caso di scioglimento della società;
- capitale delle società per azioni o in accomandita per azioni;
- capitale delle società a responsabilità limitata indicato ” secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio”;
- indicazione dell’unico socio nel caso di società per azioni e a responsabilità limitata con socio unico.
In forza del comma 1 dell’articolo 35 del DPR 633/72 (legge IVA) è inoltre obbligatoria l’indicazione del numero di Partita IVA:
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e’ redatta, a pena di nullita’, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera’ invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attivita’ e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
ARTICOLO 2250
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle societ à previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.