In un’era in cui la maggior parte dell’informazione passa attraverso la rete, si sentono spesso fare accuse e presunzioni che non trovano alcun fondamento nella legislazione del nostro Paese. Per questo motivo è bene fare chiarezza circa la differenza tra blog e testata giornalistica, almeno per quanto riguarda il loro trattamento giuridico.
Quando si fa riferimento alla libertà di espressione ed alla libertà di stampa ci si riferisce spesso a concetti che non vengono capiti fino in fondo, tuttavia la distinzione è molto importante per capire gli obblighi che si formano in capo ai soggetti coinvolti.
Una testata giornalistica è riconosciuta e registrata presso un tribunale e svolge professionalmente l’attività di divulgazione di informazioni presso il pubblico. Per questo motivo deve sottostare a regole ben precise riguardanti la libertà di stampa, il diritto alla privacy e la divulgazione di fatti ed atti fasulli. Le conseguenze delle violazioni di dette norme provocano responsabilità in capo all’autore dell’articolo, al direttore del giornale ed al redattore. Queste responsabilità sono sia di tipo penale che civile ed il legislatore ha voluto far concorrere a tali conseguenze anche il direttore e l’editore anche se materialmente essi non contribuiscono alla formazione del pezzo giornalistico. Questo è stato fatto per garantire ancora una maggiore attenzione in capo a quei soggetti che sono tenuti alla verifica dei contenuti da pubblicare. Infatti un direttore di un giornale deve verificare fonti e citazioni dei propri autori, in questo modo si assicura il massimo rispetto per tutte le persone che potrebbero essere lese dalla diffusione di particolari informazioni sensibili.
Una sentenza del 2009 della Corte di Cassazione ha messe in luce chiaramente quelle che sono le differenze con la semplice redazione di un post su un blog, mettendo, con la sentenza 10535, nero su bianco la definizione di forum.
Quest’ultimo viene visto non come uno strumento professionale, bensì come un luogo in cui si forma e viene espresso il pensiero personale degli utenti. Questo le ha permesso di classificare forum e blog in maniera tale da farli sottostare alla semplice disciplina relativa alla libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso. Non essendoci, quindi, i presupposti per applicare la normativa in tema di libertà di stampa (ben più estesa), il blog non è tenuto al rispetto di severi obblighi e discipline specifiche.
Questa differenza, seppure minima a prima vista, rende i due strumenti in esame completamente differenti tra loro. Un blog non potrà, quindi, in nessun caso essere sottoposto a normative relative alla stampa come per esempio il sequestro eseguito dall’autorità giudiziaria.
L’articolo 21 della nostra Costituzione, infatti, prevede che in casi di comprovata urgenza si possa provvedere a sequestrare la stampa periodica. Questo argomento è molto delicato e andrebbe trattato in separata sede, basti capire in questo caso che tutti i provvedimenti ordinari che possono essere applicati alle testate giornalistiche non sono utilizzabili in caso di pubblicazione di notizie sui forum presenti nella rete.
Un blog, quindi, per la legge italiana non fa propriamente informazione ma piuttosto contribuisce a creare un pensiero critico tra i suoi lettori, i quali sono influenzarsi a vicende con le proprie idee.