Il contratto di locazione è una delle situazioni più comuni che si conoscano ma che, in quanto tale, tende a generare una grande varietà di controversie. Il rapporto tra proprietario di casa ed inquilino, infatti, non è sempre idilliaco e questo si verifica soprattutto nei casi in cui non c’è un contratto redatto in modo esemplare, ovvero pensato per far fronte a qualsiasi ipotesi di disaccordo tra le parti. È quanto ci spiega questo avvocato di Bologna specializzato in contratti, grazie al cui supporto chiariremo una situazione piuttosto diffusa, ovvero quella dei danni arrecati ad un’abitazione e delle responsabilità che ne derivano.
Chi paga i danni causati ad un’abitazione in locazione?
In generale l'inquilino è responsabile per i danni causati all'appartamento in locazione durante il periodo in cui abbia usufruito dell'immobile, ovvero per tutta la durata del contratto. In particolare può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza, uso improprio ed uso doloso.
Di conseguenza il proprietario dovrebbe essere rimborsato per gli eventuali danni nelle modalità previste dal contratto. Tuttavia la situazione si complica perché non sono annoverabili come danni da rimborsare i deperimenti di quanto locato che siano riferibili al normale uso.
Per esempio in caso di usura di un pavimento, magari dovuta all’ordinario calpestio, non è risarcibile, come invece lo è la corrosione a seguito della caduta, seppur accidentale, di un quantitativo di acido che ne rovini irreversibilmente la superficie.
Dunque non sono risarcibili i danni causati dall'usura normale e naturale dell'immobile dovuti all'uso quotidiano. In generale è molto utile specificare tutte le eccezioni in un contratto di locazione, per evitare confusione e malintesi di questo genere. Inoltre è sempre una buona pratica quella di fare un inventario completo e registrare eventuali danni o problemi prima dell'inizio del contratto di locazione.
Perché rivolgersi all’avvocato?
La distinzione tra danni da usura e danni volontari o dolosi può a volte essere complessa, in quanto dipende dalle circostanze specifiche. In generale possiamo affermare che i danni da usura sono quelli causati dall'uso normale e naturale dell'immobile e che, invece, quelli dolosi, siano generati dall’uso improprio.
Peraltro c’è da tener conto della Legge sull'equo canone (L. n. 392/78) e da ciò che sia stato riportato, o meno, sul contratto di locazione ed in merito al deposito cauzionale. La legge sopra citata, infatti, stabilisce che il deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone di locazione e che questo sia produttivo di interessi legali. Tali interessi dovrebbero essere corrisposti all'inquilino alla fine di ogni anno o alla scadenza del contratto. Inoltre la somma versata a titolo di deposito cauzionale non può essere utilizzata per coprire le ultime mensilità di locazione.
Tale pratica, pur essendo molto diffusa, costituisce un rischio per chi affitta l’immobile. Difatti al termine del contratto il proprietario si ritroverà senza deposito cauzionale e, in caso di danni all’appartamento, potrebbe avere difficoltà a farsi rimborsare. Ecco perché è importante che entrambe le parti (il locatore e l'inquilino) siano informate su queste regole in modo chiaro ed inoppugnabile.