Vi siete mai chiesti se per organizzare una festa privata è necessario il rispetto di determinate normative o la richiesta di autorizzazioni speciali? Si sa che per una festa di compleanno domestica bisogna rispettare gli orari di silenzio condominiali e invitare un numero adeguato di persone limitatamente alla “capacità” della propria abitazione proprio per non incorrere in sanzioni amministrative anche pesanti. Ma le feste nelle ville private o nei bar e ristoranti? Quali obblighi comportano? Fino a qualche decennio fa, le feste potevano svolgersi in bar e ristoranti i quali, però, avevano un contingentamento (numero chiuso) sulle licenze e per aggirare la normativa si passò ai circoli privati. Caduto il limite delle licenze, si sono moltiplicate le possibilità e le idee originali per fare feste private che per dimensioni e caratteristiche non possono essere organizzate in casa. I locali oggi possono – temporaneamente – prestarsi come luogo di aggregazione privato per il tempo necessario allo svolgimento di una festa di laurea, compleanno, anniversario o evento particolare a invito.
Quali obblighi previsti per legge nell’organizzazione di feste private
Il fenomeno delle feste private è particolarmente importante nei grandi centri urbani, come Roma o Milano dove c’è anche un’offerta di locali e luoghi di aggregazione più ampia. Particolarmente famose sono le feste private a Roma organizzate da DJ noti dove si affollano Vip e personaggi del jet set, nelle location più varie e spettacolari possibili.
Questo è possibile grazie alla Direttiva CE 12/2006 (nota come direttiva Bolkenstein, dal nome del propositore) attuata in Italia con il D.Lgs. n. 59/2010 che all’articolo 35 ammette la possibilità di «esercizio di più attività nel medesimo locale a condizione che le suddette siano tra loro compatibili». La “compatibilità” è stabilita per legge, ma allo stato attuale non esistono norme nazionali o regionali che impediscono l’uso di una parte del locale (o dell’intero locale) per organizzare un evento privato a inviti. Per cui la legge prevede che è possibile accordarsi tra l’organizzatore dell’evento e il proprietario del locale per l’affitto di una sala o dell’intero stabile.
All’obiezione che i locali pubblici in quanto tali devono essere aperti sempre a tutti ed è quindi contraria alla loro natura giuridica affittare il locale a soggetti privati, arriva in soccorso la Legge n. 214/2001 che liberalizza gli orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione. Ciò significa che l’esercente è libero di scegliere l’orario di funzionamento che ritiene opportuno per le proprie esigenze imprenditoriali e che pertanto può decidere di rimanere chiuso al pubblico in determinati giorni in cui somministra l’attività a uso di una cerchia ristretta di persone. Non sussistono, allo stesso modo, problemi qualora l’esercente affitta solo una sala o una parte del locale ai privati, durante l’orario di apertura al pubblico.
Sicurezza e problematiche fiscali
Le modalità di affitto variano a seconda delle esigenze. Il tariffario si può basare sullo spazio occupato o sul numero delle persone invitate. Altri concedono l’uso della struttura gratuitamente, ma con l’obbligo di somministrare bevande, alimenti servizi del locale.
Il proprietario del locale deve garantire e si assume la responsabilità del rispetto delle norme acustiche e di sicurezza degli impianti, mentre per quanto riguarda le problematiche relative a conseguenze o danni esterni o interni al locale, la responsabilità è solidale con l’organizzatore dell’evento, in quanto il proprietario al pari dell’organizzatore è oggettivamente coinvolto nell’attività che si svolge, per questo è importante che nel contratto sia specificato lo scopo per il quale si richiede l’affitto degli spazi e verificarne la legittimità ai sensi della legge. Gli introiti derivati sia dalla somministrazione pubblica dell’esercizio che quelli di natura “diversa” sono soggetti ai regolari obblighi fiscali di denuncia in dichiarazione dei redditi.