La normativa delle traduzioni in Italia

Chi ha bisogno di una traduzione giurata può necessitare di una marca da bollo: il numero delle marche da bollo, però, non può essere stabilito in maniera univoca, in quanto ogni tribunale applica delle regole differenti. In linea di massima, ogni cento righe del fascicolo (che comprende il verbale di giuramento, la traduzione e il documento di partenza) presuppongono una marca da bollo da 16 euro, ma è bene informarsi in maniera specifica di volta in volta per verificare che non vengano applicati dei criteri differenti. Occorre sottolineare che non c’è bisogno che il documento originale venga allegato alla traduzione perché questa abbia valore legale: anzi, di solito si usano semplicemente delle scansioni. Ciò non toglie che l’ente ricevente abbia la facoltà di richiedere i documenti originali o di pretendere una copia conforme realizzata ad hoc.

Al momento del giuramento da parte del traduttore, non serve che il cliente sia presente: tutta la pratica viene gestita interamente dall’agenzia, a partire dalla traduzione per arrivare alla consegna al cliente. Spetta al traduttore andare agli uffici competenti e giurare: in questo modo la traduzione assume valore legale anche in assenza della persona a cui il documento è intestato.

Vale la pena di ricordare che le traduzioni non scadono, e di conseguenza sono sempre valide (ovviamente, fino a quando sono validi i documenti a cui si riferiscono). Un casellario giudiziario, per esempio, scade a sei mesi di distanza dalla data in cui è stato emesso, e quindi a sei mesi di distanza scade anche la traduzione giurata relativa. Nel momento in cui la pratica di traduzione asseverata viene conclusa, il cliente riceve dall’agenzia il plico in originale, con una busta che comprende la stampa della traduzione, la stampa del documento di partenza e il verbale di giuramento, ovviamente con i timbri ad hoc del tribunale.