La successione mortis causa, soprattutto quando riguarda dei minorenni, è una tematica molto complessa e delicata. È importante conoscere alcuni diritti e responsabilità dei minori in merito a questa circostanza.
Potestà genitoriale e responsabilità civile
Innanzitutto, bisogna sottolineare che sia in caso di successione testamentaria, sia in caso di successione legittima, i doveri per i figli minorenni e la loro tutela sono ben chiari. La rinuncia all’eredità da parte di minori o la loro accettazione con beneficio di inventario, spettano ai genitori o ai tutori. Infatti, secondo il codice civile, entrambi i genitori sono tenuti ad agire in termini di decisioni legali sempre tenendo conto delle capacità e volontà del proprio figlio, pur non avendo ancora la facoltà giuridica di decidere autonomamente. Ovviamente, in caso di netto contrasto fra le figure genitoriali e nel caso in cui il minore avesse fra i 12 e 17 anni, quest’ultimo avrà la possibilità di esporre la propria posizione dinanzi ad un giudice, nel merito di questioni giuridiche delicate come appunto la successione.
Atti di straordinaria amministrazione e rinuncia all’eredità
Una distinzione importante, in merito alla posizione dei minori in caso di successione, è quella fra atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione. Nel primo caso, si tratta di attività giuridiche che i genitori possono compiere in autonomia, dal momento che non presentano un rischio serio e delicato per il patrimonio attuale e futuro del minore. L’operazione invece legata all’accettazione o rinuncia all’eredità da parte dei minorenni è un atto giuridico che, se fatto in maniera sconsiderata, potrebbe compromettere il patrimonio del figlio; per questa ragione esso é definito atto di straordinaria amministrazione e soprattutto non può essere realizzato senza l’autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto, in assenza di consenso del giudice tutelare, è garantito il diritto del minore di veder tutelato il proprio patrimonio attuale e futuro nel merito di un eredità.
Rinuncia all’eredità da parte di un minore
Rinuncia eredità minorenni: uno dei temi più spinosi sull’eredità per i minorenni. Entrando nel merito dell’ipotesi di rinuncia all’eredità dei minorenni, è bene specificare quanto sia piuttosto delicato come passaggio. Infatti, il contesto in cui i genitori o tutori possano giustificare la rinuncia per conto di un minore, è un terreno ampio e variabile. Innanzitutto, una giustificazione di tipo morale ad esempio, non è assolutamente sufficiente al fine di legittimare una rinuncia di successione. Il giudice tutelare infatti, garantisce la salvaguardia dei figli avendo in piena considerazione il fatto che gli interessi dei genitori e del figlio potrebbero essere discordanti. Onde evitare il rischio di pregiudicare il futuro patrimoniale di un minore, può essere scelto un terzo rappresentante del minore; sia in caso di inadeguatezza momentanea dei genitori, sia per maggiore garanzia sempre a tutela del minore. Inoltre, un curatore speciale per i diritti dei figli minori, viene preso in considerazione anche in caso di conflitto di interessi presente fra fratelli e sorelle.
Il beneficio di inventario
Questo elemento giuridico garantisce che l’erede risponda ai debiti del defunto solo con il patrimonio che in effettivi ha ricevuto come eredità, tutelando quindi i beni patrimoniali già in possesso prima della successione. Inoltre, l’eredità stessa può essere accettata da un minorenne, sempre con la mediazione di un suo rappresentante legale, solo con questa operazione giuridica. È chiaramente uno strumento sempre a tutela dei diritti dei minori in quanto corrispondenti ad una fascia d’età che non permette piena autonomia in merito a tale questione giuridica, mettendo a rischio quindi non solo il patrimonio stesso ma anche la volontà del figlio.
I termini entro i quali accettare l’eredità con beneficio di inventario
A differenza di chi sceglie autonomamente di accettare un’eredità con beneficio d’inventario per il quale i termini per redigere l’atto di accettazione e di inventario sono abbastanza brevi e soprattutto variano a seconda che il chiamato all’eredità sia già in possesso o meno dei beni del defunto, per il figlio minorenne chiamato all’eredità è scongiurato il pericolo di incorrere nella decadenza dal beneficio d’inventario, e cioè quindi di rimanere erede senza il beneficio della responsabilità. Quest’ultimo infatti potrà decidere di accettare l’eredità entro il termine decennale di prescrizione avendo premura di redigere l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età.
Inoltre, per presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e pagare le relative imposte si ha di tempo un anno a partire dall’apertura della successione. Quando l'eredità spetta ad un minorenne però è lecito il dubbio se tale adempimento, di natura esclusivamente fiscale, possa essere posticipato. La Cassazione, al riguardo, in accordo con quanto stabilisce la legge, ha chiarito che in questo caso il termine di un anno per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza per la redazione dell’inventario, quindi è possibile fino al compimento del diciannovesimo anno di età.